IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Fi n a l i t a'
 
   1.  Per  lo sviluppo delle politiche del lavoro, in attuazione dei
princi'pi  statutari  e  degli  obiettivi  contenuti  negli  atti  di
programmazione  generale  e  settoriale,  per  il perseguimento delle
finalita' di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in
materia   di  formazione  professionale",  alla  legge  regionale  21
febbraio 1985, n. 16  "Disciplina  degli  interventi  in  materia  di
formazione  professionale"  ed  al  comma  5  dell'art. 2 della legge
regionale  29  dicembre  1987,  n.   62   "Recepimento   dell'accordo
contrattuale  nazionale  relativo  al  triennio  1985/87. Modifica ed
integrazione alle leggi regionali sullo stato giuridico ed  economico
del  personale"  ed in riferimento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56
"Norme  sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro",  la  Regione
Toscana realizza un'attivita' permanente di ossevazione, di analisi e
di previsione della struttura  e  delle  dinamiche  del  mercato  del
lavoro e verifica delle iniziative a questa conseguenti.
   2.  Per  il  perseguimento  dei fini di cui al comma precedente la
Regione  opera  stabilendo  le  opportune  forme  di  intesa   e   di
collaborazione  con  l'Osservatorio  del  mercato  del  lavoro di cui
all'art. 8 della legge 28 febbbraio 1987, n. 56, con gli enti  locali
della   Toscana,   le   altre  Regioni,  lo  Stato  anche  nelle  sue
articolazioni decentrate, e  con  la  Comunita'  Europea  tramite  lo
Stato.
   3.  Lo  strumento operativo della Regione per il conseguimento dei
fini indicati e' individuato nell'Osservatorio regionale sul  mercato
del  lavoro,  di  seguito  indicato  ORML,  all'interno  del servizio
"Osservatorio mercato del lavoro e orientamento" come definito  dalla
legge regionale 26 agosto 1987, n. 48.
   4.  L'ORMIL  fornisce  gli  elementi di conoscenza sul mercato del
lavoro prevalentemente ai fini:
     a)   dell'esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di
formazione  professionale  e   di   orientamento   professionale   in
attuazione di quanto previsto dell'art. 3 e dall'art. 5, primo comma,
della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16;
     b)  della  programmazione,  gestione e verifica degli interventi
attinenti   ai   problemi    economici,    dell'occupazione,    della
disoccupazione,  della  mobilita'  dei  lavoratori,  del rapporto tra
domanda ed offerta di lavoro.