IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fi n a l i t a' 1. Per lo sviluppo delle politiche del lavoro, in attuazione dei princi'pi statutari e degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione generale e settoriale, per il perseguimento delle finalita' di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale", alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 "Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale" ed al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1987, n. 62 "Recepimento dell'accordo contrattuale nazionale relativo al triennio 1985/87. Modifica ed integrazione alle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale" ed in riferimento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", la Regione Toscana realizza un'attivita' permanente di ossevazione, di analisi e di previsione della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro e verifica delle iniziative a questa conseguenti. 2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma precedente la Regione opera stabilendo le opportune forme di intesa e di collaborazione con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 8 della legge 28 febbbraio 1987, n. 56, con gli enti locali della Toscana, le altre Regioni, lo Stato anche nelle sue articolazioni decentrate, e con la Comunita' Europea tramite lo Stato. 3. Lo strumento operativo della Regione per il conseguimento dei fini indicati e' individuato nell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di seguito indicato ORML, all'interno del servizio "Osservatorio mercato del lavoro e orientamento" come definito dalla legge regionale 26 agosto 1987, n. 48. 4. L'ORMIL fornisce gli elementi di conoscenza sul mercato del lavoro prevalentemente ai fini: a) dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale e di orientamento professionale in attuazione di quanto previsto dell'art. 3 e dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16; b) della programmazione, gestione e verifica degli interventi attinenti ai problemi economici, dell'occupazione, della disoccupazione, della mobilita' dei lavoratori, del rapporto tra domanda ed offerta di lavoro.